(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 28 maggio 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'Art. 8, comma 52, il quale dispone che «Per le proprie esigenze operative correnti le direzioni regionali e i servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale»; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato», ed in particolare l'Art. 8, comma 1; Vista la circolare n. 5/2001, con la quale la ragioneria generale ha fornito indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale sopra richiamata, individuando, tra l'altro, la necessita' di adottare un apposito regolamento per disciplinare le spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ed in particolare per determinate i limiti delle facolta' conferite al funzionario delegato, le modalita' di erogazione delle spese, le autorizzazioni necessarie, i metodi di giustificazione delle spese effettuate ed i modi di pagamento; Ritenuto di provvedere al riguardo per le spese concernenti la direzione regionale del lavoro e delle professioni; Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 recante nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' regionale; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 788 del 28 marzo 2003; Decreta: E' approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della direzione regionale del lavoro e delle professioni ai sensi dell'Art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 16 aprile 2003 TONDO